ART. 1
DENOMINAZIONE
È costituita un’Associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Italiana Negoziatori Professionisti“. L’Associazione è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità. L’Associazione intende svolgere ogni attività nell’osservanza delle leggi dello Stato italiano che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.


ART. 2
SEDE SOCIALE
La sede legale dell'Associazione è in Roma, via di Porta Pinciana, 34. Si potranno costituire sedi di rappresentanza su tutto il territorio nazionale e internazionale.

ART. 3
DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 4
SCOPI SOCIALI
L’Associazione si propone di istituire la figura del Negoziatore Professionista all’interno dell’ordinamento giuridico italiano e tutelare lo svolgimento della relativa attività in campo nazionale e internazionale.
A tal fine l’associazione potrà organizzare tavole rotonde, tavoli di lavoro, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, volti a sensibilizzare e informare in ordine ad argomenti e temi di interesse sociale.
Fra le finalità associative rientrano le attività di formazione professionale e alta formazione nelle scienze giuridiche, finanziarie, sociali e nelle discipline della comunicazione; consulenze aziendali nel campo della formazione e della ricerca; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca; learning tour di natura formativa, corsi, stage, laboratori di apprendimento collaborativo in presenza e on line, su temi tecnico-specifici e/o di promozione sociale.
L’associazione cura la promozione, partecipazione e realizzazione di ricerche di carattere giuridico, finanziario, socio-economico e politico; la realizzazione di studi e ricerche sulla conoscenza, penetrazione e consumo di prodotti e servizi.
Potrà infine pubblicare una rivista-bollettino, a diffusione cartacea o telematica.
ART. 5
ATTIVITA’ DIRETTE O INDIRETTE AGLI SCOPI SOCIALI
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

ART. 6
RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione provvede alle proprie attività mediante:
a. Contributi economici di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
b. Contributi economici provenienti da bandi e progetti assegnati da Ministeri;
c. Incarichi di comunicazione sociale e di ricerca commissionati;
d. Lasciti, oblazioni, donazioni, eredità, che pervengono all’Associazione da enti pubblici e privati e da persone singole, senza alcuna distinzione di nazionalità e cittadinanza;
e. Quote associative annuali degli Associati;
f. Contributi derivanti dalle attività di cui all’art. 4 ed ogni entrata diversa da quelle fin qui menzionate.
Le erogazioni libere di denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente a nome dell’Associazione e il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del Bilancio dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
ART. 7
I SOCI
Possono associarsi all’Associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente indirizzata al Presidente dell’Associazione.
All’atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto e ad osservare le norme e i regolamenti dell’Associazione.
I soci si distinguono in tre tipologie:
1) Soci fondatori: sono i soci intervenuti alla costituzione dell’associazione;
2) Soci ordinari: sono quei soci che intendono contribuire al perseguimento dei fini associativi di cui al presente Statuto;
3) Soci onorari: sono quelle personalità che, in seguito al loro particolare rilievo in ogni campo della politica, della cultura, della comunicazione e della società possono favorire la realizzazione dei fini associativi;
4) Soci sostenitori: sono sostenitori quelle persone e/o quelle Organizzazioni (Associazioni, Cooperative, Circoli, Aziende, Enti Pubblici e Privati, ecc.) che condividono gli scopi e le modalità operative dell’Associazione e intendono supportare economicamente le attività istituzionali con contribuzioni volontarie.
ART. 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
I soci cessano di far parte dell’Associazione:
a) per morosità protrattasi per tre mesi dal termine del versamento richiesto;
b) per recesso mediante comunicazione scritta da comunicare al Presidente;
c) per decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
d) per radiazione per comportamenti che danneggiano moralmente e/o materialmente l’Associazione;
e) per decesso.
La decisione di radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e viene assunta nei confronti di soci la cui attività contrasti con gli interessi e i fini dell’Associazione.
ART. 9
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente dell’Associazione;
– il Segretario Generale.

ART.10
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Associazione nell’Assemblea generale dei soci ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria gli Associati Ordinari, Sostenitori e Fondatori. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare, ma senza diritto di voto, i soci onorari.
L’assemblea Generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’Assemblea Generale può inoltre essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo, con preavviso di quindici giorni a mezzo di lettera, fax o tramite e-mail oppure, attraverso la pubblicazione sul sito web.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, le date, l’ora e il luogo della riunione.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.
Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati. Nell’Assemblea Generale è ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente che in caso di impedimento con propria delega provvederà a nominare un Presidente di seduta.
Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
– discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e/o del Presidente;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– deliberare su qualsiasi argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente e/o dagli Associati.
in sede straordinaria
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
– istituire sedi secondarie;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente e/o dagli Associati.
ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri, è composto da membri elettivi e membri di diritto. Sono membri di diritto dell’Associazione il Presidente ed i soci fondatori. I membri elettivi sono invece eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di due volte l’anno. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere fatte, con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo fax, o tramite e-mail. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio può invitare alle riunioni, a seconda degli argomenti trattati, anche altri Associati o membri del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a firma del Presidente o del presidente sostituto.
In caso di impedimento, un membro del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Consigliere, ma a nessuno può essere concessa più di una delega.
Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
a) convocare l’Assemblea;
b) attuare le delibere dell’Assemblea Generale dei soci;
c) deliberare sull’ammissione e sulla radiazione dei soci;
d) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa;
e) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
f) assumere decisioni in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
g) stabilire l’importo delle quote annuali dell’associazione;
h) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
i) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci;
j) predisporre il programma annuale delle attività dell’Associazione;
k) eleggere un eventuale Comitato Tecnico-Scientifico.
ART. 12
IL PRESIDENTE
L’Associazione è retta ed amministrata da un Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci fondatori e tra essi stessi designato. Il Presidente resta in carica cinque anni, rinnovabili.
Compiti del Presidente:
– Il Presidente dirige l’Associazione ed esercita tutti i poteri che interessano l’intero svolgimento delle attività sociali ed amministrative dell’Associazione;
– Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di decisione per agire per conto dell’Associazione;
– Il Presidente può compiere tutti gli atti e le operazioni relativi agli scopi perseguiti salvo quelli riservati, per statuto, agli altri organi dell’Associazione;
– Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
– Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– Il Presidente ha il potere di firma per l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali e può ricevere e pagare somme di denaro, concedere garanzia e fideiussioni, sottoscrivere e negoziare effetti bancari, ecc.;
– Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
– Il Presidente ogni anno, entro il mese di Marzo, provvede a far redigere il bilancio consuntivo al 31 Dicembre dell’anno precedente. Il bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea Generale dei soci entro il mese di Aprile.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
ART. 13
IL SEGRETARIO GENERALE
Il segretario generale è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci su indicazione del Presidente e rimane in carica cinque anni rinnovabili o fino a revoca proposta da almeno due terzi dei membri dei soci fondatori.
Il Segretario ha il compito di adempiere le sue funzioni curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi.
In particolare compiti del Segretario sono:
– compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo;
– tenere aggiornati gli elenchi dei soci;
– coadiuvare l’attività del Presidente ed eventualmente sostituirlo in caso di impedimento o assenza;
– adempiere alle funzioni di segretario dell’Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo;
– stipulare e risolvere contratti di lavoro e di qualsiasi altra natura, qualora munito di apposita delega rilasciata dal Presidente.
ART. 14
COMITATO SCIENTIFICO
L’Associazione potrà costituire un Comitato Tecnico Scientifico formato da professionisti con competenze ed esperienze multidisciplinari (docenti universitari, ricercatori ed esperti). I componenti del Comitato Scientifico saranno individuati dal Consiglio Direttivo, e se non appartenenti all’Associazione risulteranno Associati Ordinari di diritto dell’Associazione, a titolo gratuito.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione e con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, con lo scopo di verificare la validità scientifica delle iniziative svolte dall’Associazione e, la loro coerenza con i fini istituzionali. Il Comitato Scientifico avrà anche una funzione propositiva per le attività e le ricerche promosse dall’Associazione.
Su propria delibera, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, può accogliere fra gli Associati Ordinari professionisti che siano impegnati attivamente, da almeno 2 (due) anni, nelle attività del Comitato Scientifico.
ART. 15
RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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